Il legislatore ha imposto un nuovo onere tributario a carico dei già tanto vessati contribuenti, scaricando il peso di attuare, riscuotere e versare all'Erario questo ignobile tributo sulla spesa a noi esercenti.
Nello specifico la legge di conversione n.123/2017 prevede l'introduzione dell'art. 9 bis che così di dispone in merito:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE
per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in
materiale leggero. Procedura d’infrazione n. 2017/0127). - 1. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
…[ Art. 226 bis comma 2
Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.]…
per il testo integrale della normativa clicca qui
Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.]…
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